Francesco Paolo Casavola e Giuseppe Dalla Torre, due campioni della laicità dello Stato

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La laicità dello Stato non nasce contro la religione. Affonda le radici nel dualismo evangelico e ritrova, nella sentenza 203/1989 e nel dibattito che ne è seguito, la sua matrice cristiana. Casavola e Dalla Torre hanno contribuito a renderlo patrimonio condiviso di laici e credenti.
Tra le figure più significative del laicato cattolico degli ultimi decenni in Italia vogliamo ricordare due importanti accademici, da sempre vicini all'Azione Cattolica: Giuseppe Dalla Torre e Francesco Paolo Casavola, scomparsi il primo nel dicembre 2020 e il secondo nel gennaio di quest’anno, che negli ultimi decenni hanno animato con i loro interventi il dibattito culturale ed ecclesiale sulle tematiche di maggiore attualità concernenti il complesso rapporto tra religione, politica e diritto nel nostro tempo, rendendo una luminosa testimonianza della propria fede cristiana.
Giuristi di chiara fama e docenti universitari – il primo ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso l’Università di Bologna e poi la LUMSA e presso Università pontificie; il secondo docente di Diritto romano e di Storia del diritto romano presso l’Università Federico II di Napoli –, entrambi hanno ricoperto anche prestigiosi incarichi istituzionali in ambito civile ed ecclesiale: Dalla Torre fu rettore per lunghi anni dell’Università LUMSA, l’Ateneo cattolico di Roma, giudice e poi a lungo presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, oltre che presidente dell’Ugci e consultore di numerosi dicasteri della Santa Sede; Casavola, dopo essere stato presidente nazionale del Meic, fu nominato giudice e poi presidente della Corte costituzionale, e in seguito ricoprì l’incarico di presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e del Comitato nazionale per la bioetica, di cui fu componente anche Dalla Torre.
Sterminata è la produzione scientifica e pubblicistica di entrambi. Tuttavia l’aspetto per il quale intendiamo ricordarli in questa sede è il loro apporto determinante all’elaborazione e affermazione nel nostro ordinamento del principio di laicità dello Stato, nel quale si riflette uno dei concetti-chiave della modernità, quello della secolarizzazione, contribuendo a recuperarne, sul piano culturale e istituzionale, l’originaria matrice cristiana ed evangelica.
 
Date a Cesare: nascita di una distinzione
È necessario a tal fine un breve inquadramento storico. Come noto il principio di laicità, che afferma il carattere aconfessionale dello Stato, appartiene da sempre alla dottrina cristiana, trovando il suo fondamento nel noto episodio evangelico della moneta, nel quale Gesù stesso enunciò il monito «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio», da cui il concetto, estraneo a tutto il mondo antico e all’ebraismo, di una chiara distinzione tra politica e religione. È questo il principio dualista cristiano, che contiene in nuce anche l’idea, poi ripresa e sviluppata da san Paolo nelle sue lettere, di una legittimazione autonoma sub Deo del potere civile rispetto a quello religioso.
Tuttavia nell’esperienza storica la diffusione del cristianesimo in Europa, in particolare da Costantino (313 d.C.) in poi, determinò la graduale riaffermazione di una visione monista del rapporto tra politica e religione, nel senso che la religione cristiana, divenuta prima religio licita (313 d.C.) poi religione ufficiale dell’Impero Romano (380 d.C.), riprese il ruolo, che era stato proprio della religione nel mondo antico, di fondamento e necessaria legittimazione del potere politico. Per cui lo stesso imperatore nel Medioevo, e i vari regni autonomi che si formarono in Europa dalla graduale dissoluzione del Sacro Romano Impero, rivendicavano una propria legittimazione di origine divina sanzionata dall’autorità ecclesiastica.

Francesco Paolo Casavola (Wikimedia Commons)
 
Il principio dualista cristiano fu dunque inteso per secoli come mera distinzione di poteri, quello civile e quello religioso, quest’ultimo incarnato al vertice dalla figura del pontefice, autorità universale al pari dell’imperatore, nella comune condivisione dell’unica fede cristiana e dei princìpi morali a essa ispirati. Talmente radicata era la convinzione di un fondamento necessariamente religioso del potere secolare da determinare, a seguito e come soluzione alle sanguinose guerre di religione scatenate dalla Riforma protestante, l’affermazione del principio «cuius regio eius et religio» (Trattato di Westfalia, 1648), in base al quale era il sovrano a dover decidere la religione dei suoi sudditi, da cui la nascita dello Stato confessionista, che dominò in Europa in numerose varianti fino alla Rivoluzione francese e anche oltre, influenzando a lungo i regimi concordatari almeno fino al Concilio Vaticano II.
 
Dalla laicità separatista alla laicità di garanzia
Fu in tale contesto che il modello di Stato laico si impose nel corso dell’Ottocento in contrapposizione allo Stato confessionista di ancien régime, assumendo con la Rivoluzione francese, e successivamente in Francia con la legge di separazione dello Stato dalle Chiese (1905), i caratteri di Stato separatista e agnostico, addirittura ostile alla religione, vista come minaccia all’unità della République, ostacolo al progresso civile e culturale (Voltaire, Condorcet) e all’emancipazione dei lavoratori (Marx).
L’ambiguità di tale concetto, denso di risonanze filosofiche – e non a caso rimasto estraneo alla cultura giuridica anglosassone e tedesca, ove si parla piuttosto di secularism e di Staatliche Neutralität –, permase a lungo e impedì che il relativo principio fosse formalmente recepito nella Costituzione italiana del 1948, nonostante fosse emerso in Assemblea Costituente un ampio consenso a favore di uno Stato aconfessionale rispettoso della libertà religiosa. Il richiamo nella Costituzione dei Patti Lateranensi (art. 7) determinò un’evidente antinomia tra il principio confessionista, ivi enunciato, e i princìpi di libertà e uguaglianza in materia religiosa affermati nel testo costituzionale (artt. 3, 8, 19-20): antinomia che si protrasse fino all’Accordo di revisione concordataria del 1984, ove il principio confessionista fu concordemente riconosciuto «non più in vigore» (Prot. add., n. 1).
Fu solo con la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989 sull’ora di religione, redatta da Francesco Casavola, che il principio di laicità dello Stato fu formalmente enunciato e recepito come principio supremo dell’ordinamento costituzionale, caratterizzante uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta repubblicana e, come tale, ricondotto a quel nucleo di princìpi ispiratori dell’originario patto costituente che risultano irreformabili da parte del legislatore – secondo la dottrina della Costituzione materiale (C. Mortati) – anche attraverso la procedura di revisione costituzionale.
Giuseppe Dalla Torre
 
Al di là delle sue dense implicazioni sul piano costituzionale, particolarmente importante risulta il contenuto sostanziale di tale principio come enunciato nella sentenza Casavola, che ne respinse la concezione laicista propria della tradizione francese recuperandone l’originaria matrice cristiana filtrata attraverso il principio personalista e quello pluralista, entrambi affermati nella Costituzione repubblicana: «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (sent. 203/1989). Una laicità da intendersi quindi non come limite alla libertà religiosa ma come sua garanzia, in un contesto di tutela del pluralismo confessionale e ideologico.
Tale principio, precisò la sentenza, riflette «l’attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati e astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o a un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini» (sent. cit.). Da cui la legittimità della nuova disciplina concordataria dell’ora di religione nelle scuole pubbliche in quanto impartita su base volontaria e con finalità culturali, non catechetiche.
 
Un principio diventato patrimonio comune
La sent. 203/1989, seguita da altre che ne hanno approfondito e meglio precisato il significato, avviò un processo di progressiva e piena attuazione del disegno costituzionale in materia di libertà religiosa e di pluralismo confessionale. Essa tuttavia non fu un fulmine a ciel sereno, in quanto portò a maturazione una riflessione già avviata in Assemblea Costituente e che si consolidò negli anni Settanta durante il lungo processo di revisione concordataria (1967-1984). Processo che fu reso possibile dalle aperture del Concilio Vaticano II (1962-1965), il quale, recependo su questo tema gli esiti della nouvelle théologie francese e del pensiero di Jacques Maritain, giunse infine a proclamare il principio della reciproca indipendenza e autonomia della Chiesa e della comunità politica (Gaudium et spes, 76) e il primato della libertà religiosa come diritto fondamentale basato sul rispetto della persona umana (Dignitatis humanae).
Su questi approdi conciliari aveva inoltre fortemente influito – come ben evidenziato negli studi di Dalla Torre1 – l’esperienza del popolarismo sturziano con l’affermazione della laicità della politica alla base di un partito di ispirazione cristiana, e l’esito del dibattito costituente in Italia, che nell’art. 7 cpv Cost. aveva consacrato il principio della distinzione degli ordini con una formulazione, poi ripresa dal Concilio, sulla quale poterono convergere sia le componenti laiche che quelle cattoliche dell’Assemblea.
In sostanza la piena affermazione del principio di laicità dello Stato come patrimonio comune e condiviso da laici e credenti deve molto, nel nostro paese, a Francesco Casavola e a Giuseppe Dalla Torre, eredi della lunga tradizione di pensiero e di riflessione del cattolicesimo democratico, che a cavallo del nuovo millennio contribuirono in modo determinante al superamento di residue ambiguità e resistenze, anche nel mondo cattolico, alla recezione di tale concetto.
A Casavola si deve la sua più compiuta enunciazione sul piano istituzionale, destinata a essere poi recepita da altre istanze della giurisprudenza europea, con una formulazione fortemente ancorata all’affermazione della «libertà della coscienza umana di autodeterminarsi all’interno di ciascuna delle due sfere per raggiungere senza coercizione alcuna il proprio rapporto variamente coniugato con Dio e con lo Stato»2.
Al secondo si deve invece, in una prospettiva più attenta alle concrete dinamiche concordatarie e ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, il suo articolato approfondimento nel successivo dibattito dottrinale3, ove si sviluppò un acceso confronto tra tesi diverse, se non contrastanti, circa l’effettivo significato di tale principio e la sua applicazione all’interno dell’ordinamento, in una stagione – quella a cavallo del nuovo millennio – fortemente segnata dal processo di unificazione europea e dalle nuove frontiere della bioetica. Una stagione nella quale Dalla Torre fu particolarmente impegnato a confrontarsi con le nuove sfide alla laicità dello Stato, insite nella sua nota polisemia4 e in alcune sue derive laiciste e relativistiche5, ponendo le premesse per la sua definitiva recezione nel magistero di Benedetto XVI, che ha parlato espressamente di una «laicità positiva», non più indifferente ma attenta alle esigenze poste dai credenti e dalle comunità religiose nello Stato democratico, e di papa Francesco, che l’ha congiunta strettamente alla figura dello Stato pluralista e solidarista.
 
1 Cfr. G. Dalla Torre, Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazioni, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 1-24.
2 F.P. Casavola, Laicità tra religione e diritto nell'esperienza del mondo antico, in Id., De Re Publica. I Laicità, a cura di F. Fasolino e F. Lucrezi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 75.
3 Cfr. G. Dalla Torre (a cura di), Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea, Giappichelli, Torino, 1993. 
4 Cfr. Id. (a cura di), Lessico della laicità, Ed. Studium, Roma, 2007.
5 Cfr. Id., Europa quale laicità?, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2003; Id., Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto, Ed. Studium, Roma, 1997; Id., Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea, Ed. Studium, Roma, 1992.
 
 
Antologia
«L’episodio evangelico del tributo da rendere a Cesare, per secoli invocato a fondamento della separazione di due sfere, di Dio e del Mondo, e poi nell’Impero cristianizzato, della subordinazione del potere politico a quello spirituale, ha invece il diverso valore di un monito a non cercare il conflitto tra Dio e Cesare, e di una esortazione a vivere la doppia fedeltà a Cesare e a Dio, senza nulla togliere a Cesare di quel che è suo e a Dio di quel che è suo: quae sunt Caesaris Cesari, et quae sunt Dei Deo. Non separazione, né opposizione, ma distinzione. La immedesimazione antica tra politica e religione è sciolta, ma nessuno dei due termini viene privilegiato o rifiutato. La politica è anzi restituita a nuovo valore dal Dio, padre di tutti gli uomini. Non è più la politica della polis o della basileia, spazio proprio dello Stato particolare, ma la prefigurazione o l’anticipazione della universalità del Regno di Dio promesso a tutto il genere umano».
(F.P. Casavola, Cristianesimo, politica, laicità, in Id., L’appello del futuro, Ed. Studium Roma, 1994, pp. 224-225)
 
«La laicità è uno spazio della coscienza, è ricerca anche inconsapevole o chiamata di Dio, che la storia collettiva non ha garantito. Almeno fino a quando – ma dobbiamo arrivare ai nostri giorni – non si formalizzi in un diritto di libertà riconosciuto a ogni essere umano, come diritto umano appunto, conforme all’inviolabile dignità dell’uomo. Ma questa non è più, o meglio non è ancora storia: è cronaca e lotta dei tempi che viviamo».
(F.P. Casavola, Laicità tra religione e diritto nell'esperienza del mondo antico, cit., p. 77)
 
«... il principio di laicità, inteso negativamente come rifiuto sia dell’opzione confessionistica sia dell’opzione ideologica opposta, data dal laicismo. Una laicità intesa positivamente come incompetenza dello Stato a dare indicazioni, per di più vincolanti, in ordine alle scelte religiose o ideologiche. Una laicità che parte dalla consapevolezza che non tutto il reale può essere racchiuso nella categoria del politico, che non tutto il reale entra nella “sovranità” di uno Stato.
[...] Sotto il suo presidio acquista una particolare valenza il diritto di libertà religiosa in senso collettivo, specificamente in quella dimensione che si esprime nelle cosiddette confessioni religiose. Difatti la Costituzione appronta una soluzione del tutto originale, non rintracciabile in nessun’altra esperienza costituzionale, che riesce a sciogliere il delicato nodo dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica da un lato, fra Stato e altre confessioni religiose dall’altro, nel contesto della peculiare situazione storica, culturale, sociale e religiosa italiana [...].
Giova riflettere su questo principio pattizio, grazie al quale le confessioni religiose partecipano alla elaborazione delle norme statali di cui sono destinatarie. Perché si tratta di un meccanismo che, attraverso il ricorso allo strumento tecnico della “fonte sulla produzione”, garantisce ed esprime la laicità dello Stato intesa come incompetenza in materia religiosa. Proprio perché laico, cioè incompetente in materia, lo Stato si apre alla partecipazione delle parti confessionali alla produzione delle norme a esse relative. A ben vedere si tratta di una soluzione che concorre, insieme ai diritti inviolabili riconosciuti come “preesistenti” e all’eguaglianza intesa come istanza assiologica di controllo dell’ordinamento positivo, a ricondurre il potere dello Stato nei limiti suoi propri, senza assolutizzazioni».
(G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 11-12)